la seguente legge: Art. 1. Princi'pi e finalita' La presente legge disciplina l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dei laboratori privati di analisi mediche a scopo di accertamento diagnostico, compresi quelli delle case di cura private aperti ai non ricoverati e la vigilanza sugli stessi, al fine di garantire ai cittadini utenti prestazioni affidabili secondo standards di efficienza, qualificazione, uniformita' ed economicita', in armonia con i disposti degli artt. 32 e 41 della Costituzione della Repubblica, secondo quanto stabiliscono gli artt. 25 e 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984.