la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Princi'pi e finalita'
 
   La  presente  legge  disciplina  l'autorizzazione  all'apertura  e
all'esercizio dei laboratori privati di analisi mediche  a  scopo  di
accertamento  diagnostico, compresi quelli delle case di cura private
aperti ai non ricoverati e la vigilanza  sugli  stessi,  al  fine  di
garantire   ai   cittadini   utenti  prestazioni  affidabili  secondo
standards di efficienza, qualificazione, uniformita' ed economicita',
in  armonia  con  i  disposti  degli artt. 32 e 41 della Costituzione
della Repubblica, secondo quanto stabiliscono gli artt. 25 e 43 della
legge  23  dicembre  1978,  n.  833  e  il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984.